Onorevoli Colleghi! - Le elezioni amministrative del 2004 e del 2005 sono state caratterizzate da comportamenti che hanno gravemente inficiato la correttezza e la trasparenza delle operazioni legate alla presentazione delle liste. Una degenerazione culminata - soprattutto nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti - in indagini giudiziarie condotte dalla magistratura che hanno evidenziato la necessità di porre seri correttivi ad una legislazione che si è dimostrata troppo permissiva, se non carente, sul fronte della legittimità sostanziale. Simili comportamenti non solo indeboliscono il tessuto democratico, ma creano le condizioni per alterare lo stesso confronto politico, dando vita a maggioranze - e relative minoranze - del tutto avulse dalla volontà del corpo elettorale. Il ripristino di regole certe e trasparenti, pertanto, è l'impegno concreto a cui il legislatore deve dare risposta per evitare che la malapianta dell'illegalità prosperi già sin dal livello comunale, per poi diffondersi in tutto il corpo sociale.
      La proposta di legge in esame vuole rispondere a questa crescente domanda di legalità e di trasparenza e, soprattutto, mira a ridare fiducia e speranza alla libera partecipazione politica proprio in quelle realtà, come i piccoli comuni, che continuano a rappresentare la vera ossatura democratica del nostro Paese.
      Con l'articolo 1 si intende restringere l'area dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni delle liste elettorali. La misura si rende necessaria dato il sempre maggior numero di presunte violazioni della legge, testimoniato dalle inchieste aperte dalle procure di tutta Italia,

 

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in parte dovuto proprio alla presenza di autenticatori compiacenti. In particolare, alle ultime elezioni regionali e amministrative (maggio 2004 e giugno 2005) il fenomeno delle «firme false» ha assunto una dimensione che sembra inaccettabile. In particolare, la gravità si riscontra nel fatto che la partecipazione di una lista «non legittimata» alla competizione elettorale rischia di alterare il giusto risultato e quindi di comprimere la volontà popolare posta alla base della nostra democrazia rappresentativa.
      Alle stesse motivazioni risponde l'articolo 3, con il quale si abrogano il terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Queste norme, modificate dalla recente legge n. 61 del 2004, prevedono oggi la semplice pena dell'ammenda per chiunque compia reati di falso aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente in tutto o in parte le liste di elettori o di candidati. Con la soppressione di queste norme termina il regime di favore per questi reati «elettorali», che tornano ad essere sanzionati con le pene previste dal codice penale (e quindi anche con la reclusione) per gli stessi reati aventi oggetto differente.
      Con l'articolo 2 si affronta la questione delle irregolarità verificatesi nella raccolta delle firme per la presentazione di liste o candidature in termini rigorosi sotto il profilo tecnico-giuridico, anticipando il momento della presentazione delle candidature rispetto a quelle della presentazione delle sottoscrizioni; in tal modo le forze politiche non sarebbero indotte a commettere le irregolarità registrate nel passato disponendo del tempo necessario per adempiere all'obbligo previsto dalla legge.
 

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